Statuto dell’associazione Apotélesma

Associazione Culturale

Articolo 1. – Costituzione, sede e durata.

L’Associazione Apotélesma” viene costituita su iniziativa di
Lucia Bellizia
Enrica Bennati
Gianfranco Di Tanna
Roberto Donato
Katty Honoré
Giancarlo Ufficiale
ed ha sede in Genova.
La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2. – Scopi e finalità.

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente lo studio della storia, dei principî e dei metodi dell’astrologia.
In particolare l’Associazione intende:

  •  divulgare la corretta conoscenza e lo studio rigoroso dell’arte astrologica, delle sue basi astronomiche, filosofiche, storiche e culturali in genere;
  •  combattere gli equivoci, l’approccio superficiale e disinformato, le mistificazioni, le falsificazioni di ogni tipo, le speculazioni commerciali e finanziarie di cui essa è oggetto;
  •  favorire, in Italia e all’estero, i contatti, la collaborazione, lo scambio di dati e conoscenze tra gli studiosi di astrologia, e tra questi e gli studiosi di altre scienze o discipline.

Per il conseguimento di tali finalità l’Associazione intende adottare iniziative quali organizzare convegni, conferenze, seminari, corsi di studio e formazione e produrre libri, dispense, periodici, supporti sonori, visivi e informatici ed ogni altro genere di beni e servizi ritenuti utili.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3. – Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  •  da beni mobili e immobili acquistati dall’Associazione, o che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  •  da elargizioni lasciti o contributi da parte degli enti pubblici e privati o persone fisiche;
  •  dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati all’atto della costituzione, nella complessiva misura di Euro 900 (novecento), versati in parti uguali dai 6 Soci Fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  •  versamenti effettuati dagli Aderenti all’Associazione;
  •  redditi derivanti dal suo patrimonio;
  •  introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, ferma restando l’assenza di lucro dell’Associazione.

Tutte le rendite patrimoniali ed ogni altra disponibilità economica e finanziaria sono esclusivamente destinate alle finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione, e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all’atto di ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. É comunque facoltà degli Aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 4. – Aderenti all’Associazione.

Sono Aderenti all’Associazione i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Tutti gli Aderenti all’Associazione sono tenuti al pagamento delle quote associative, secondo l’entità e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che ne può stabilire periodicamente la variazione, sia per i Soci Fondatori sia per i Soci Ordinari.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Aderente maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea degli Aderenti all’Associazione.
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente Statuto, ha facoltà di cooptare nuovi Soci Fondatori tra i Soci Ordinari iscritti da almeno due anni, ed in regola con il pagamento delle quote associative.  Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a tre nuovi Soci Fondatori ogni tre anni. Lo status di Socio Fondatore è irrevocabile e si perde solamente con la perdita della condizione di Aderente all’Associazione. I Soci Fondatori sono tenuti a conoscere e ad onorare le norme del presente Statuto.
Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, facendone espressa domanda al Consiglio Direttivo che ha facoltà di accettarla o di respingerla.
Tutti gli Aderenti all’Associazione devono:

  •   condividerne le finalità, conoscere ed osservare le norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento;
  •  versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
  •  collaborare all’attività dell’Associazione secondo le proprie attitudini e secondo le eventuali cariche ricoperte.

Sia i Soci Fondatori che i Soci Ordinari non possono né devono percepire compensi a qualsiasi titolo o da chicchessia per lo svolgimento delle attività associative, fatti salvi i rimborsi spese, da notificare al Tesoriere all’atto della richiesta, così come anche specificato all’art. 7.
Tutti i Soci Fondatori e tutti i Consiglieri si impegnano a proseguire un lavoro personale di studio e di ricerca e a notificarne i risultati all’Associazione mediante un estratto degli stessi, comprensivo degli eventuali giudizi e pronostici astrologici, nonché dei loro esiti.
Lo status di Aderente all’Associazione si perde per:

  • decesso della persona fisica;
  • recesso: ciascun Aderente può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere al novero dei partecipanti all’Associazione, tale recesso deve essere notificato al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente Statuto, ha facoltà di escludere dall’Associazione ciascun Aderente, sia Socio Fondatore o Socio Ordinario, per i seguenti gravi motivi:

  • mancato pagamento per due anni della quota associativa;
  • violazione delle norme dello Statuto;
  • comportamento incompatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione lesivo della dignità dei singoli Aderenti, o tale da compromettere l’immagine ed il prestigio dell’Associazione.
    L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.

Articolo 5. – Organi dell’Associazione.

Sono Organi dell’Associazione:
– L’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Segretario del Consiglio Direttivo;
– Il Tesoriere;
– Il Revisore dei Conti.

Articolo 6. – Assemblea.

L’Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all’Associazione, Soci Fondatori ed Ordinari, ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce, in qualunque luogo, anche fuori dalla sede sociale e provvede:

  •  alla nomina del Consiglio Direttivo, ogni tre anni;
  •  alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i Soci Fondatori membri del Consiglio Direttivo eletto;
  •  alla nomina del Tesoriere, scelto tra i Consiglieri eletti;
  •  alla nomina del Revisore dei Conti, ogni tre anni;
  •  all’approvazione del rendiconto, ogni anno, deliberando eventualmente la destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  •  alla modifica del presente Statuto;
  •  a deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
    L’Assemblea inoltre si riunisce ogni qual volta venga convocata dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli Aderenti stessi, mediante domanda scritta, ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile.

La convocazione dell’Assemblea va inviata a tutti gli Aderenti per iscritto almeno 15 giorni prima della data stabilita. La lettera deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione è invece validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Per deliberare le modifiche al presente Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli Aderenti e dei due terzi dei Soci Fondatori, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli Aderenti e dei due terzi dei Soci Fondatori.
Ogni Aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione, che non sia Revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun Aderente può presentare al massimo due deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. La votazione avviene secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Presidente o dal Vice Presidente. Non è comunque ammesso il voto per corrispondenza.
Per la modifica del presente Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti e la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti e la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Le elezioni degli Organi dell’Associazione avvengono per maggioranza di preferenze, secondo le modalità stabilite dal Presidente o dal Vice Presidente. I risultati della votazione vengono tempestivamente comunicate agli Aderenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da qualsiasi altro Aderente all’Associazione.

Articolo 7. – Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nominati dall’Assemblea degli Aderenti all’Associazione.
I Consiglieri devono essere Aderenti all’associazione, ed almeno tre devono essere Soci Fondatori; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  Possono dimettersi in qualsiasi momento dalla carica, pur rimanendo Aderenti all’Associazione.
I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica:

  •  in caso di perdita dello status di Aderente all’Associazione, ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
  •  In caso di mancata partecipazione a quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
    In caso di dimissioni di un Consigliere o di cessazione per qualsiasi altro motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla nomina di un supplente, nel rispetto della norma sulla composizione del Consiglio, stabilita al secondo capoverso del presente articolo. Il Consigliere supplente dura in carica fino alla successiva Assemblea degli Aderenti, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso in cui risultino decaduti o dimissionari la maggioranza dei consiglieri nominati, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione da parte dell’Assemblea. In ogni caso il Consiglio si intende decaduto nell’ipotesi che venga a mancare il numero minimo di tre consiglieri.
Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso. È fatto divieto inoltre ai Consiglieri di ricevere remunerazioni a qualsiasi titolo e da chicchessia rivenienti dalle attività associative. Tale divieto si intende inoltre esteso sia ai Soci Fondatori che ai Soci Ordinari, così come specificato all’art. 4. Da tale divieto si intendono esclusi i rimborsi spese, che devono essere documentati all’atto della richiesta al Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto ed in particolare il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Inoltre il Consiglio:

  •  programma le attività dell’Associazione;
  •  nomina il Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
  •  delibera l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci Ordinari; in caso di non accettazione della domanda di adesione, ne fornisce la motivazione scritta all’interessato;
  •  delibera l’esclusione di Aderenti dall’Associazione;
  •  delibera la cooptazione di nuovi Soci Fondatori, tra i Soci Ordinari aderenti da almeno due anni all’Associazione;
  •  decide l’ammontare e le scadenze delle quote associative;
  •  predispone il rendiconto annuale;
  •  predispone l’eventuale Regolamento interno dell’Associazione, e lo propone all’Assemblea degli Aderenti per l’approvazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Revisore dei Conti ogni qual volta questi lo ritengano opportuno, oppure da almeno tre Consiglieri, che ne facciano espressa richiesta. Il Consiglio va convocato non oltre trenta giorni dalla richiesta. La convocazione avviene per iscritto e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, l’elenco delle materie da trattare e deve pervenire ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno otto giorni prima dell’adunanza stessa.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. L’espressione di astensione è valutata come voto negativo. In caso di parità decide il voto del Presidente.
Se l’Aderente di cui il Consiglio deve deliberare l’esclusione dall’Associazione, o la cooptazione a Socio Fondatore, è un Consigliere, questo non prende parte alla votazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro Consigliere.

Articolo 8. – Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è un Socio Fondatore scelto dall’Assemblea tra i Consiglieri eletti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Ha il potere di emettere ed incassare assegni, vaglia ed ogni altro titolo di credito o di debito, di aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari, fornendo documentazione di tutte le operazioni al Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, quali l’acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di contratti, l’accensione di fidi, anticipazioni e simili, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per l’immediata ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dell’eventuale Regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente inoltre sovraintende, dirige e coordina l’intera attività dell’Associazione, con la collaborazione degli altri Organi.
Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 9. – Vice Presidente.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è un Socio Fondatore scelto dall’Assemblea tra i Consiglieri eletti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Vice Presidente collabora inoltre all’organizzazione della vita associativa di concerto con le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e secondo le indicazioni del Presidente. Sostituisce infine il Presidente nelle attività per le quali ha ricevuto delega dal Presidente medesimo.

Articolo 10. – Segretario.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, ed il Libro degli Aderenti all’Associazione.
Su delibera del Consiglio Direttivo tale carica può essere anche assegnata al Presidente, al Vice Presidente o al Tesoriere.

Articolo 11. – Libri dell’Associazione.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Revisore dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione, a spese del richiedente.

Articolo 12. – Tesoriere.

Il Tesoriere è un Aderente all’Associazione, scelto dall’Assemblea tra i Consiglieri eletti. La carica è compatibile con quello di Segretario. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere riscuote le quote associative, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Articolo 13. – Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea degli Aderenti all’Associazione, che lo sceglie tra gli Aderenti stessi o tra terzi estranei all’Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Il Revisore dei Conti:

  •  cura la tenuta del Libro delle Adunanze del Revisore dei Conti;
  •  partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea, senza diritto di voto nel caso non sia Aderente all’Associazione;
  •  partecipa, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  •  verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri;
  •  dà parere sul rendiconto annuale.

Articolo 14. – Rendiconto annuale.

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto rendiconto che deve esprimere in conti sintetici la situazione finanziaria ed economica dell’Associazione riportando l’ammontare delle entrate e l’ammontare delle uscite, classificate in relazione alla loro origine.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 15. – Avanzi di gestione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi associativi descritti nell’articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 16. – Scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea degli Aderenti, secondo quanto disposto dall’articolo 6 del presente Statuto.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con scopi affini a quelle dell’Associazione, o comunque ad organizzazioni non lucrative e di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17. – Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Genova.

Articolo 18. – Legge applicabile.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.